Con Delibera 250/2023 del 6 giugno scorso l’Arera ha introdotto nuove regole sulle penali per il recesso anticipato dei clienti di energia elettrica e sugli obblighi informativi dei venditori. La normativa trova attuazione, a partire dal 1 gennaio 2024, per tutti i clienti con consumi domestici ed aziendali in bassa tensione.
Penali per recesso anticipato
Modificando la disciplina relativa al recesso dai contratti di fornitura per i clienti di piccole dimensioni (essendo tali punti di prelievo nella titolarità di clienti finali domestici ed i punti di prelievo in bassa tensione nella titolarità delle imprese), la Delibera ora prevede la facoltà in capo al venditore di applicare oneri di recesso anticipato, ma esclusivamente nei seguenti casi:
a. contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con imprese connesse in bassa tensione che occupano più di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio superiore a dieci milioni di euro;
b. contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con clienti connessi in bassa tensione diversi da quelli sopra citati, a prezzo fisso e a tempo determinato, oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato (in questo caso, l’eventuale penale può essere prevista solo fino alla prima scadenza delle condizioni economiche).
La possibilità di applicare le penali non è invece prevista per i contratti che prevedono l’applicazione congiunta di un prezzo fisso ed un prezzo variabile.
I venditori dovranno indicare che la penale è da intendersi come somma massima di denaro complessivamente dovuta, eventualmente differenziata sulla base del numero di mesi o giorni intercorrenti tra il recesso e il termine del contratto o delle condizioni economiche, evidenziando che tale somma di denaro costituisce un importo massimo e che potrebbe essere ridotto in ragione della perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale.
Modifiche al Codice di condotta commerciale
La delibera apporta, con decorrenza 1° gennaio 2024, altresì delle modifiche al Codice di Condotta commerciale, a fronte anche delle modifiche in tema di penali sopra richiamate.
Nello specifico nelle informazioni preliminari al contratto di fornitura e nelle Schede sintetiche, il venditore sarà tenuto a fornire dettagliate indicazioni in tema di penali che devono essere specificamente approvate e sottoscritte dal cliente finale.
Le stesse Schede sintetiche delle offerte a prezzo fisso di energia elettrica rivolte ai clienti domestici e delle offerte rivolte ai clienti non domestici, dovranno riportare una ulteriore nota che invita il cliente finale a verificare, prima di sottoscrivere una nuova offerta, l’eventuale presenza di oneri di recesso anticipato dal contratto attualmente in essere.
Qualora, infine, il contratto preveda la facoltà di applicare alla scadenza nuove e differenti condizioni economiche per un periodo temporale predefinito, il venditore sarà tenuto a darne comunicazione in forma scritta (avente intestazione “Proposta di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni”) a ciascuno dei clienti finali interessati, in modo che tale comunicazione pervenga ai clienti finali stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche.